Art. 9.
(Ripristino dell'ambiente naturale).

      1. L'estrazione e la ricerca di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale.  Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario dell'ambiente a cura del responsabile dell'alterazione o, comunque, la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.

 

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