1. L'estrazione e la ricerca di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale. Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario dell'ambiente a cura del responsabile dell'alterazione o, comunque, la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.